Proprio a seguito della pubblicazione del Glossario al DL 222/16, in molti mi avete scritto affinché facessi chiarezza circa l’annosa questione sull’installazione domestica di pergole/tettoie e tende da sole. Ovviamente non potevo esimermi dal farlo: ed eccomi qui.
Sicuramente vi sarà sembrata strana la perentorietà del Glossario, ma così è: nessun fraintendimento e cito: “Rientrano tra le opere in edilizia libera” (…) “Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo”.
Edilizia libera: pergole, tende e tettoie – La giurisprudenza
Premettiamo che siamo in Italia e che il glossario al D.L. 222/16 è stato pubblicato solo lo scorso 16 aprile: manca dunque una rilevante attività giuridica sugli effetti del D.L., ma possiamo possiamo tuttavia desumere, leggendo qualche sentenza ante 2016, che come già accadeva prima del D.L. le scelte dei giudici continueranno ad essere di buon senso più che altro.
“Non è necessaria alcuna concessione edilizia allorché l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio (nella specie, trattasi di pergolato costituito da una intelaiatura in legno che non è infissa né al pavimento né alla parete dell’immobile alla quale è semplicemente addossata, né risulta chiusa in alcun lato, nemmeno sulla copertura)”(Consiglio di Stato, sez. V, n. 6193 del 7 novembre 2005)”. Faccio notare come quel “nemmeno” lasci quasi pensare che per il giudice il manufatto potesse essere chiuso sul cielo.
Di sentenze simili a questa la giurisprudenza è piena. Ma vediamo come il Consiglio di Stato si è espresso nel 2016: “Non può ritenersi meramente pertinenziale, ai fini del possesso dei necessari titoli abilitativi edilizi (e paesaggistici), un’opera quando determini un nuovo volume di consistenti dimensioni su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2658 del 16 giugno 2016).
Da questa sentenza si desume che il “manufatto” NON deve essere di dimensioni importanti e soprattutto NON deve occupare maggiore spazio rispetto a quanto già lo stesso edificio non occupi. Da qui si può facilmente intuire che una tettoia posta su un cortile o su una terrazza NON necessità più di titoli autorizzativi, purché sia di limitate dimensioni e NON alteri l’aspetto estetico del bene architettonico su cui insiste.
Ma vediamo ancora come si esplichi il buon senso, nel caso di specie di un edificio vincolato dal codice dei beni culturali e del paesaggio:
“La realizzazione di un pergolato su un terrazzo di copertura di un immobile vincolato dal codice dei beni culturali e del paesaggio, deve ritenersi ineseguibile in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica. Difatti va esclusa la natura precaria di tale manufatto, che escluderebbe la necessità della concessione edilizia, in quanto esso è destinato a recare un’utilità prolungata e perdurante nel tempo.”(Tar Campania, sez. IV Napoli, n. 6182 del 26 maggio 2006). Non credo nemmeno servi una sentenza, ma il mondo è pieno di furbetti del quartierino: se un edificio storico è vincolato per il suo valore sociale e collettivo NON si può toccare senza autorizzazione. Verrebbe quasi da dire: ” Che ce serve un giuddicceeeee?” Citando la simpatica Veronica alias Lucia Ocone.
Chiudiamo con l’ultima sentenza, che sembra quasi avere del tragicomico:
“La realizzazione di un pergolato su un terrazzo di copertura di un immobile vincolato dal codice dei beni culturali e del paesaggio, deve ritenersi ineseguibile in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica. Difatti va esclusa la natura precaria di tale manufatto, che escluderebbe la necessità della concessione edilizia, in quanto esso è destinato a recare un’utilità prolungata e perdurante nel tempo.”(Tar Campania, sez. IV Napoli, n. 6182 del 26 maggio 2006). Eh… non riesco ad aggiungerci altro.
Edilizia libera: pergole, tende e tettoie – Le aree pertinenziali
Nel nostro precedente articolo abbiamo riportato l’elenco integrale delle opere per le quali non è più necessario richiedere alcuna autorizzazione comunale; tra queste rientrano proprio anche le aree pertinenziali, i giardini, i gazebo e i pergolati:
- Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e intercapedini;
- Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati;
- Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
- Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate).
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura.
Vi ricordo che quanto riguarda i giardini è stato recentemente introdotto un nuovo BONUS FISCALE
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