Finalmente è arrivata l’estate e con essa la voglia di stare all’aperto: nel proprio giardino o sul terrazzo, purché in ordine e “rinnovato” completamente grazie al Bonus Giardini (detto anche Bonus Verde).
A far chiarezza circa i requisiti indispensabili per l’ottenimento del bonus ci pensa l’Agenzia delle Entrate che fondamentalmente detta le linee del “radicale rinnovamento del giardino” che da accesso al Bonus Verde.
Bonus giardini: detrazione del 36%
La legge di Bilancio ha introdotto il Bonus Verde, detto anche Bonus Giardini, che consente la detrazione pari al 36%, delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per la realizzazione ex-novo o di riqualificazione totale di un’area verde.
Quando è applicabile:
› Realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
› Riqualificazione di tappeti erbosi;
› Restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico artistico;
› Realizzazione di impianti di irrigazione;
› Realizzazione di pozzi;
› Fornitura e messa a dimora di piante e arbusti.
La spesa massima consentita è di € 5.000 per unità immobiliare e si applica SOLO alle aree scoperte di edifici “esistenti”.
Possono richiedere la detrazione tutti i cittadini che ne posseggono i titoli idonei purché abbiano effettuato il pagamento delle spese a mezzo di strumenti che permettano la tracciabilità: Bonifico bancario, postale, etc…
La detrazione è parametrata sull’ Irpef lorda e ripartita in dieci quote annuali.
Chi ha diritto al bonus giardini?
Avete capito bene: per avere accesso al Bonus Giardini il requisito indispensabile è che il vostro giardino sia oggetto di una pesante trasformazione. Sono esclusi quindi dal Bonus Giaridni 2018 sia tutte quelle attività di semplice manutenzione ordinaria sia i lavori eseguiti in economia.
Se la legge cita semplicemente la “sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e giardini pensili“, secondo l’Agenzia delle Entrate e l’Illustrative della Legge di Bilancio 2018 deve trattarsi di un “intervento straordinario”, che per l’agenzia delle entrate è un “completo rifacimento”.
Siamo alle solite insomma… si fa la legge, si definiscono i parametri e poi si interpretano i parametri che definiscono la legge.
Questa l’assurda interpretazione della Agenzia: “sono agevolabili SOLO le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’area esistente”.
Quando il “progetto” diventa legge
Ma attenzione: se pensate di poter acquistare le piante per rifare voi il giardino, state sbagliando di grosso! Il giardino ve lo deve fare il soggetto che vi vende le piante, in un unico progetto. Sono infatti esclusi tutti i progetti eseguiti in economia: alla domanda “L’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli o specie vegetali in genere, finalizzato all’intervento straordinario di risistemazione a verde sia effettuato con acquisto distinto e separato presso un soggetto fornitore diverso rispetto al soggetto che esegue la prestazione”, l’Agenzia delle Entrate ha risposto con un “niet”. Il giardino ve lo deve progettare ed eseguire lo stesso soggetto che vi fornisce le piante e che, quindi, riqualifica integralmente l’area oggetto di intervento.
L’agenzia dell’Entrate, ad onor del vero, sostiene che dimostrando che l’acquisto di piante e fiori è stato finalizzato ad uno specifico progetto di riqualificazione si può comunque avere accesso al Bonus Giardini seppur utilizzando due fornitori diversi: l’importante è dimostrare congruenza tra gli acquisti: non chiedetemi come fare… perché sinceramente non ne ho idea, ormai rasentiamo l’assurdo!
Il Bonus Verde inoltre ammette anche tutte le spese sostenute per l’analisi delle condizioni climatiche e micro-climatiche dell’area, purché se ne dimostri l’effettiva correlazione con il progetto di riqualificazione a verde: comma 14, articolo 1, legge di Bilancio 2018.
Ma ricordatevi che l’indicazione specifica per l’ottenimento del Bonus Verde deve essere riportata nella fattura/ricevuta di spesa, citando chiaramente i “commi da 12 a 15 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018”
Bonus Giardini, agevolazioni anche per fioriere, balconi e terrazzi di case singole e condomini
Anche in questo caso buone notizie! L’agenzia delle Entrate ha definito agevolabili sia le opere di intervento “ordinario” sia quelle di intervento “straordinario” eseguite su “verde pubblico” di interesse architettonico, storico o ambientale, siano queste piante di carattere pubblico, piantate a terra o in vaso, siano esse private, ma di pubblico godimento.
L’agenzia specifica che l’obiettivo della legge è il miglioramento della qualità ambientale: ragion per cui si ritengono ammissibili:
- interventi mirati al mantenimento in buono stato del verde pubblico
- interventi fito-sanitari per il recupero di piante malate o la difesa di alberi secolari
- interventi di difesa sanitaria per gli esemplari arborei di notevole pregio ambientalistico, naturalistico, monumentale, storico, culturale già salvaguardati dalla salvaguardati ai sensi della Legge 10 del 14 gennaio 2013 – “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”
- Esemplari arborei strettamente legati alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell’ecosistema in cui sono inseriti.
Se avete deciso di rifare completamente il terrazzo, affidandovi dunque al un “floral designer”, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare tutti gli interventi di questa natura che siano legati ad un allestimento permanente e con carattere innovativo.
Bonus giardini: valido anche per i condòmini
Il Bonus Giardini interessa anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, per un massimo complessivo di € 5000 per unità immobiliare a uso abitativo. Il ché tradotto significa che se un condominio di 5 unità possiede un’area verde condominiale può detrarre fino al 36% di € 25.000 (in sostanza 9.000 euro).
Chi ha diritto alla detrazione è il singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile.